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L’articolo 47 del D.Lgs. 81 del 2008 dispone le modalità di elezione e nomina del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Innanzitutto, per quanto concerne l’elezione, nell’azienda deve essere predisposta una votazione in cui ogni dipendente assunto con regolare contratto (sia esso a tempo indeterminato, determinato o di formazione lavoro) esprima la sua preferenza indicando, nell’apposita scheda, il nominativo prescelto.
Per lo svolgimento di questa fase, sono necessari alcuni adempimenti da parte dei dipendenti e dell’azienda, così come stabiliti dagli accordi sindacali di categoria:
- Designazione di un segretario del seggio che si occupi dello spoglio, della redazione del verbale d’elezione e della diffusione dell’esito ai lavoratori. Il verbale, cui sono allegate le schede di votazione, rappresenta il modello di lettera per la nomina dell’RLS;
- Svolgimento delle elezioni secondo il principio del suffragio universale;
- Partecipazione all’elezione, in qualità di votanti e candidati eleggibili, dei dipendenti in possesso (al momento dell’elezione) di un contratto a tempo indeterminato, di formazione lavoro o a tempo determinato;
- Il numero massimo delle preferenze manifestabili deve costituire un terzo del numero degli RLS da eleggere;
- L’incarico di Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza è di 3 anni, qualora il candidato eletto non si dimetta prima. In tal caso è sostituito dal primo soggetto presente tra i non eletti.
Il datore di lavoro, quindi, si occuperà della formazione dell’RLS individuato attraverso un corso specifico della durata di 32 ore.
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