Secondo quanto riportato nell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008), al Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza spetta una specifica formazione in tema di salute e rischi presenti nell’ambito delle attività lavorative in cui ricopre il proprio ruolo.
Tale preparazione consente all’RLS di acquisire competenze adeguate in merito alle procedure di prevenzione e gestione dei rischi connessi al luogo di lavoro.

I contratti collettivi nazionali descrivono tali percorsi formativi stabilendone durata, modalitĂ  di erogazione e contenuti da trattare.
Tra le nozioni base necessarie vi sono: principi giuridici comunitari e nazionali, normativa di riferimento in tema di salute e sicurezza sul lavoro, soggetti coinvolti e rispettivi obblighi, fattori di rischio, valutazione dei rischi, azioni preventive e di protezione, obblighi dell’RLS e tecniche comunicative.

Un corso di formazione per RLS richiede una durata minima di 32 ore (12 delle quali focalizzate su rischi specifici dell’organizzazione e relative misure) e un test di apprendimento finale.
La formazione, da svolgere con la partecipazione di organismi paritetici del territorio in cui opera il datore di lavoro, deve avvenire durante l’orario di lavoro e senza implicare alcun onere economico per i lavoratori.
Le conoscenze ottenute in seguito alle attività di formazione sopra menzionate sono, quindi, registrate nel libretto formativo del cittadino di cui all’articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni.

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