L’articolo 2 del D.Lgs. 81 del 2008 definisce il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza come segue: “Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro”.
Tale figura, come stabilito dall’articolo 47 del suddetto decreto, deve essere identificata in tutte le aziende, o unità produttive. Nelle realtà fino a 15 dipendenti, l’RLS è eletto tra i lavoratori oppure é indicato, per più strutture, in ambito territoriale o di comparto produttivo. Per aziende di dimensioni più grandi, egli è eletto o designato dai lavoratori all’interno delle rappresentanze sindacali aziendali. In mancanza di queste, viene eletto dai dipendenti tra loro stessi.

Il contratto collettivo ne stabilisce: numero, prassi di designazione/elezione, retribuzione e mezzi per lo svolgimento delle funzioni. Il numero minimo di RLS deve essere 1 per strutture o attivitĂ  produttive fino a 200 dipendenti, 3 nelle aziende da 201 a 1.000 lavoratori e 6 in tutte le altre aziende o unitĂ  produttive con oltre 1.000 dipendenti.
L’RLS ha un ruolo di notevole importanza in azienda, consentendo ai lavoratori di controllare la messa in atto di procedure di sicurezza che tutelino la propria salute e segnalando eventuali carenze nei dispositivi di sicurezza predisposti.
Egli, inoltre, prende parte alle riunioni periodiche sulla sicurezza (di cui all’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008) ed è consultato dal datore di lavoro in occasione della valutazione dei rischi e della redazione del relativo documento (DVR).

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