L’articolo 35 del D.Lgs. 81/2008 delinea i criteri per svolgere in azienda la riunione periodica sulla sicurezza: “Nelle aziende e nelle unità produttive che occupano più di 15 lavoratori, il datore di lavoro, direttamente o tramite il servizio di prevenzione e protezione dai rischi, indice almeno una volta all’anno una riunione (…)”.
Coloro che devono partecipare a tale riunione sono: datore di lavoro o un suo rappresentante, RSPP, medico competente (se nominato) e Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.
Quest’ultimo, durante l’incontro, ha modo di prendere visione del documento di valutazione dei rischi (reso disponibile per la consultazione dal datore di lavoro), dei dati relativi a infortuni, patologie professionali e sorveglianza sanitaria, delle indicazioni riguardo ai dispositivi di protezione individuale e degli interventi di informazione e formazione di dirigenti, preposti e lavoratori per la propria sicurezza.

Tale occasione consente all’RLS di presentare i propri suggerimenti in merito a codici di comportamento e buone prassi e segnalare eventuali mancanze riscontrate nel sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro.
Per le aziende in cui vi sono fino a 15 dipendenti, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza ha l’autorità di richiedere la convocazione di una specifica riunione.