Il Decreto Legislativo n. 81 del 2008, nell’articolo 62, definisce i luoghi di lavoro: “I luoghi destinati a ospitare posti di lavoro, ubicati all’interno dell’azienda o dell’unità produttiva, nonché ogni altro luogo di pertinenza dell’azienda o dell’unità produttiva accessibile al lavoratore nell’ambito del proprio lavoro”.
Il decreto stabilisce, inoltre, che i luoghi di lavoro debbano essere conformi ai requisiti presenti nell’allegato IV ed essere strutturati tenendo conto dei lavoratori disabili.
Tra i compiti assegnati all’RLS, che ha libero accesso ai luoghi di lavoro, rientra quello di verificare la regolarità di impianti e dispositivi presenti nell’azienda o nell’unità produttiva (da sottoporre regolarmente a manutenzione tecnica), segnalando prontamente eventuali carenze individuate in grado di compromettere la sicurezza e la salute dei dipendenti.

Nello svolgimento del proprio ruolo, il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale accede ai luoghi di lavoro nel rispetto delle modalitĂ  e del termine di preavviso individuati dagli accordi collettivi nazionali, interconfederali o di categoria.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza Territoriale (di cui all’articolo 47, comma 3) esercita le funzioni dell’RLS in tutte le aziende o unità produttive del territorio o del comparto di competenza in cui non vi sia stata l’elezione o la designazione del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza.