Nell’articolo 17 del Testo Unico sulla sicurezza (D.Lgs. n. 81 del 2008) viene stabilito l’obbligo (non delegabile) del datore di lavoro di eseguire la valutazione dei rischi e redigere il relativo Documento di Valutazione dei Rischi (DVR).
Come specificato nell’articolo 28, il DVR: “Redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all’articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato”.
Il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza può richiedere al datore di lavoro, per il compimento del suo incarico, copia del documento di valutazione dei rischi, anche su supporto informatico.
L’RLS, infatti, è coinvolto nella stesura del DVR, fornendo il proprio parere in merito a: criteri adottati nella valutazione, misure di prevenzione/protezione, dispositivi di protezione individuali scelti, nominativi delle figure preposte alla sicurezza in azienda, identificazione dei compiti che espongono i lavoratori a particolari rischi.
Egli Ă© chiamato al rispetto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo n. 196 del 30 giugno 2003, al segreto industriale sulle informazioni presenti nel DVR e al segreto sui processi lavorativi che apprende durante lo svolgimento della propria funzione.